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Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 6 marzo 2013, n. 5481
Presidente Salmè – Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di divorzio, tra D.M.L. e T.D.A. , la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 21 aprile 2010, conferma la sentenza di primo grado che aveva disposto assegno mensile di Euro 300,00 a favore della moglie e di Euro 800,00 per mantenimento della figlia, a carico del marito.
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste, con controricorso, il marito, che pure propone ricorso incidentale.
Tanto la ricorrente principale che quello incidentale, propongono profili e situazioni di fatto, incontrollabili in questa sede, a fronte di una sentenza, caratterizzata da una motivazione congrua e non illogica.
Quanto all’assegno per la moglie, la Corte di Merito correttamente evidenzia la totale autonomia dei giudizi di separazione e divorzio e la diversa natura dei relativi assegni (per tutte, Cass. n. 15728/2005). Il Giudice a quo indica un divario reddituale notevole fin dal periodo della separazione (L. 48.000.000 annui per il marito, L. 21.000.000 annui per la moglie; entrambi incrementati negli anni successivi; rispettivamente Euro 53.000,00 ed Euro 33.000,00 per la moglie): l’importo stabilito appare, secondo il Giudice a quo, idoneo in relazione alla discrepanza delle condizioni economiche delle parti. Quanto alla figlia, va precisato che la sentenza impugnata determina il relativo assegno di mantenimento a carico del padre, titolare di maggior reddito, pur chiarendo, del tutto correttamente, che la madre non viene certo esonerata dall’obbligo di contribuire alle esigenze della figlia stessa.
Quanto al figlio di secondo letto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente incidentale, nella parte narrativa il Giudice a quo si riferisce alla valorizzazione effettuata dal primo Giudice circa la costituzione di una nuova famiglia da parte del marito, e tale impostazione è, dalla Corte di Merito, evidentemente accolta e tenuta presente, seppur per implicito, nella conferma degli assegni disposti dal primo Giudice.
Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.