Assegno di Mantenimento

L’attività investigativa svolta dalla Solution Investigazioni, vi permetterà di ottenere risultati utili ed indispensabili in ambito di revisione dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento non rimane statico nel tempo, ma soggiace alla cosiddetta “clausola rebus sic stanti bus”, la quale comporta che al variare delle situazioni inerenti l’obbligato ed il beneficiario, è possibile addivenire ad una modifica, in aumento o in riduzione, della cifra precedentemente stabilita.

I cambiamenti che possono riguardare sia il coniuge beneficiario dell’assegno sia il coniuge obbligato a versare l’assegno, si registrano in base a:

 

  1. incremento o deterioramento delle capacità economiche;
  2. costituzione di un nuovo nucleo familiare;
  3. accresciute esigenze dei figli.

Per quanto riguarda il caso a), l’incremento o deterioramento delle capacità economiche, risulta essere uno dei fattori principali il quale può causare la revisione dell’assegno di mantenimento. Viene considerata legittima una richiesta di riduzione proporzionale all’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato il quale abbia provato, attraverso un’attività investigativa completa, che il coniuge beneficiario si presti a svolgere un’attività lavorativa percependo un proprio reddito, anche se “in nero” ( Cass. N. 19042/2003). Altrettanto, viene legittimata una richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell’avente diritto che per svariati motivi ha perso la propria occupazione lavorativa ( Cass. N. 43212/2012).

Altro fatto idoneo a causare una riduzione o aumento dell’assegno di mantenimento, è la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell’obbligato al pagamento nei confronti del coniuge e figli, il quale riguarda la nascita di un nuovo figlio con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione “more uxorio”; ovvero dal momento in cui, dalla nuova relazione del coniuge, derivi un miglioramento o peggioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso, possiamo determinare una revisione, che sia in aumento o in riduzione, dell’importo dell’assegno di mantenimento. Infine, il giudice dovrà anche tener conto della convivenza more uxorio dell’avente diritto con un altro partner, anche perché tale convivenza potrà incidere sulla reale situazione economica patrimoniale.

Parlando invece del caso c), accresciute esigenze dei figli, possiamo dire che: Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, bensì estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione  (Cass. 2 maggio 2006, n. 10119).

Ciò valorizza chiaramente l’età dei figli e le effettive esigenze personali, non limitate al vitto, all’alloggio ed alle spese correnti, ma estese all’acquisto di beni durevoli ( quali indumenti, libri, ecc..) che non rientrano necessariamente nella nozione di “spese straordinarie.